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Permesso di soggiorno per motivi religiosi

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L’Art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 indica le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio. Lo stesso articolo espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.

Per quelli non espressamente ivi richiamati, invece, in base a una interpretazione restrittiva, la conversione non sarebbe consentita. Rientra in questa casistica la richiesta di conversione proposta da chi entra in Italia con un permesso per motivi religiosi perché soggiorna in base all’appartenenza ad un ordine religioso.

In caso di abbandono, se vi è un impiego professionale, il cittadino straniero richiede un permesso per motivi di lavoro, presentando i rispettivi requisiti.

Di fronte alla richiesta, si può trovare in una situazione di diniego della conversione operato dalla Questura di riferimento, basato sul fatto che la legge vigente (l’Art. 14 del D.P.R. n. 394/99) non contempla, tra le varie ipotesi, quella specifica di conversione da motivi religiosi a motivi di lavoro.

Tuttavia è importante sottolineare che una sempre più frequente Giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1206; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 696, T.A.R. Toscana, 7 marzo 2013), ritiene che non soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione.

Conseguentemente, per quelle non espressamente richiamate, essa sarebbe consentita, non essendoci nella norma menzionata alcuna espressa esclusione.

Nelle sentenze i giudici, infatti, ricordano che, sul piano sistematico, allorché il D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell’ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati dall’Art. 40, comma 23, dello stesso decreto, dove, all’ultimo periodo è espressamente disposto che «i permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’Art. 14, comma 5».

Tra questi non è ricompreso il permesso di soggiorno per motivi religiosi, che viene ritenuto convertibile in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

La contrarietà alla conversione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha però recentemente statuito che l’unica ragione per la quale un cittadino straniero ottiene il permesso di soggiorno per motivi religiosi e quella di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali presupposti vengono meno allorchè il titolare di tale permesso intende dedicarsi ad attività lavorativa – viene a mancare l’unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale. Pertanto conclude nella ostatività alla conversione del permesso di soggiorno in altro.