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IMMIGRATI, RIFUGIATI o CLANDESTINI? UN PO' DI CHIAREZZA NEI TERMINI

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Tema: 
ARTICOLO 10
Tipologia: 
Rassegna stampa
Media
il mondo delle persone

Quotidianamente mezzi di informazione, blog, siti internet e le nostre stesse conversazioni sono popolate da termini come “straniero”, “clandestino”, “profugo”, “rifugiato”.
Questi termini NON sono sinonimi.
Il nostro utilizzarli come tali crea una grande confusione.

STRANIERO.
È STRANIERO chi non proviene dal territorio nazionale in cui si trova in quel momento, quindi chiunque decida di varcare i confini dello Stato in cui nasce.

I motivi di questa decisione possono essere diversi: turismo, un'occasione particolare, come un concerto o altro, uno spostamento duraturo in un altro paese.

IMMIGRATO.
Qualsiasi cittadino italiano può “emigrare” dalle nostre frontiere, ed “immigrare” entrando in un'altra nazione.
Dunque, è “immigrato” colui che entra in Italia per una permanenza duratura nel tempo.

Spesso utilizziamo “immigrato” come sinonimo di “profugo”, o “clandestino”, rendendo identiche situazioni totalmente differenti.

PROFUGO.
Il termine “profugo” non ha alcun significato giuridico, ma indica generalmente  una persona allontanatasi dal paese di origine a causa di persecuzioni, di una guerra, o di eventi politici equiparabili.

CLANDESTINO.
Invece, il “clandestino” è colui che vive, opera, viaggia ecc. di nascosto (dal latino clam "di nascosto"), al di fuori della legalità.
Per estensione, l'espressione passeggero clandestino è passata poi ad indicare ogni persona che viaggia illegalmente su un aeroplano, un bus, una nave o un treno.
 
IMMIGRATO CLANDESTINO.
Gli immigrati clandestini sono quindi coloro che giungono nel nostro paese attraverso mezzi di trasporto illegali, come le carrette del mare; non necessariamente, quindi, queste persone hanno commesso illegalità aldilà di questo trasporto.
Tuttavia, in Italia sono identificati come immigrati clandestini anche coloro che, condannati in seguito ad atti contrari alla legge in vigore, si vedono revocare il permesso di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO.
Questo documento non è altro che un atto amministrativo con il quale lo straniero, regolarmente entrato nel territorio italiano (quindi in possesso di VISTO D'INGRESSO e PASSAPORTO), viene autorizzato a stabilirvisi per un determinato periodo.

La legge fissa la durata massima del permesso, almeno per alcuni settori di attività:
1) visite, affari e turismo: non più di tre mesi;
2) lavoro stagionale: non più di sei mesi (o nove, se l'attività lo richiede). In questo caso la legge stabilisce anche la durata minima del permesso di soggiorno: venti giorni.
3) corsi di studio o formazione certificati: un anno (nel caso di corsi pluriennali, il permesso è rinnovabile ogni anno);
4) lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimenti familiari: due anni.
Negli altri casi, il permesso avrà la stessa durata dell'attività per cui è stato rilasciato.
Ad esempio,  il permesso per cure mediche dura per tutta la durata del trattamento terapeutico.

Il permesso deve essere richiesto entro gli 8 giorni dall'ingresso nel nostro paese, e deve essere rilasciato entro 30 giorni, a meno che non sia rifiutato.

RIFIUTO o REVOCA del PERMESSO DI SOGGIORNO.
IL PERMESSO di soggiorno può essere rifiutato o revocato nel caso in cui il soggetto in questione si riveli un pericolo per l'ordine pubblico, attraverso un reato punito dalla legge italiana, o non abbia più disponibilità economiche tali da sostentarsi nel nostro territorio.

L'unica eccezione è nel caso della perdita di un posto di lavoro.
In questo caso, si può rimanere in Italia fino alla conclusione del permesso (e comunque per un periodo non superiore ad un anno) e nel frattempo, si viene iscritti nelle liste di collocamento.
Se entro il termine di questo periodo si trova un altro lavoro, il permesso viene rinnovato, altrimenti è revocato.

ESPULSIONE.
Il permesso di soggiorno viene revocato attraverso la consegna di un “foglio di via”, che è l’invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della revoca.
Se una persona in questa situazione non lascia il nostro paese, sarà emanato il provvedimento di espulsione, ed avrà 5 giorni di tempo per uscire dai nostri confini.
Trascorso questo periodo di tempo, si torna ad essere clandestini.

DIRITTO D'ASILO e RIFUGIATI.
Il permesso di soggiorno NON è il diritto di ASILO, e NON riguarda i rifugiati.
Secondo la convenzione di Ginevra (1951), un rifugiato è un individuo che:

*ha fondato motivo di temere la persecuzione a motivo della sua

  • discendenza,
  • religione,
  • nazionalità,
  • appartenenza ad un particolare gruppo sociale,
  • opinione politica;

*si trova al di fuori del suo paese d’origine;
*non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.

La convenzione, firmata nel 1951, diventa operativa solo nel 1966, quando il protocollo dell'ONU, relativo allo status del rifugiati, la introduce nella legislazione dei vari stati membri.

DIRITTO d' ASILO in ITALIA.
In Italia, il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

CONCLUDENDO...
Gli immigrati sono mossi dalla ricerca di condizioni di vita migliori, perché, spesso i Paesi di provenienza sono poveri oppure nei loro territori nazionali non vengono rispettati i diritti civili.

Tuttavia, in tutte queste definizioni, e, soprattutto, nella costituzione internazionale, manca una categoria di persone: i profughi climatici (o ambientali).
Gli Eco – rifugiati sono coloro che fuggono dalla propria terra d'origine non a causa di un fenomeno politico o per cercare migliori condizioni lavorative, ma a causa di eventi naturali disastrosi o compromettenti riguardo alla possibilità di vivere in tale luogo.
Un fenomeno in espansione, su cui non esiste alcuna convenzione, protocollo o documento.
Semplicemente, queste persone sono equiparate agli immigrati, nella maggior parte considerati clandestini: invisibili dalla società. 

Silvia faletto baciorda