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Commissioni territoriali di protezione internazionale e SPRAR

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono composte da 4 membri di cui due appartenenti al ministero dell’Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.  All’audizione del richiedente asilo partecipa anche un interprete.

Le Commissioni territoriali sono state istituite in numero di dieci, oltre alla Commissione Nazionale che ha compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

La Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato e in questo caso rilascia un provvedimento che consente al richiedente di ritirare in Questura il permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza.

La Commissione può anche non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d’origine. In questo caso, la Commissione informa il richiedente che può ritirare il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria negli uffici della Questura.

Questo tipo di permesso ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, dopo che la Commissione Territoriale abbia rivalutato il caso, talvolta anche senza una nuova audizione. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può anche essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Se non può essere riconosciuto lo status di rifugiato, tuttavia la Commissione può ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, chiede alla Questura che venga dato al richiedente un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione può non riconoscere lo status di rifugiato oppure rigettare la domanda per manifesta infondatezza. Contro le decisioni della Commissione territoriale si può ricorrere al Tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, che deve decidere nei cinque giorni successivi.

La Commissione nazionale per il diritto di asilo individua le linee guida per la valutazione delle domande di asilo e collabora con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell’Unione europea.

Provvede ad aggiornare una banca-dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno delle richieste di asilo nel nostro Paese.

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Sprar cos’è ? Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per tutta la durata del procedimento di esame della domanda, ed in caso di ricorso giurisdizionale fintanto che è autorizzata la permanenza del richiedente protezione internazionale sul territorio italiano.

L’art. 14 prevede che il richiedente che ha formalizzato la domanda e sia privo di mezzi sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari ha accesso, su richiesta, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell’art. 1-sexies di. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Che ogni servizio di accoglienza deve comunque attuare un’assistenza integrata che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi che comportino almeno un alloggio adeguato e un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali, mediazione linguistico-culturale, orientamento ai servizi del territorio, erogazione di corsi di lingua italiana e sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e tutela legale e che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione adeguata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento.

Peraltro, come è finora previsto nelle linee guida per la gestione degli attuali centri del sistema SPRAR, al fine di evitare di produrre gravi fenomeni di disagio sociale che ricadono soprattutto sui territori, le linee guida dovrebbero anche prevedere la possibilità che lo straniero o l’apolide dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari permanga accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale per un periodo ulteriore, prorogabile in presenza di situazioni particolari.